“La disabilità non è un limite, ma un patrimonio per la collettività”

L’utilizzo degli insegnanti va calibrato sulle esigenze educative e non sul budget disponibile.

Scuole senza fondi, insegnanti precari, budget in rosso. Il diritto allo studio, però, non si tocca. I piccoli alunni non possono pagare il prezzo della crisi.

Raffica di sentenze del Tar Campania in difesa degli scolari disabili. Il Tribunale amministrativo regionale accoglie nove ricorsi di bambini disabili costretti a un orario scolastico limitato a causa degli scarsi fondi a cui possono attingere le scuole e condanna le scuole che hanno “quantificato le ore di sostegno solo sulla base delle risorse disponibili e non sulla base della gravità della patologia e delle esigenze di educazione e di istruzione” degli studenti.

Le sentenze del tre gennaio sono firmate dalla quarta sezione del Tar Campania, presieduta da Luigi Domenico Nappi.

Le scuole richiamate all’ordine sono: l’istituto comprensivo Sant’Anastasia 4, l’istituto comprensivo Vico Equense 3 “Alessandro Scarlatti” , il I circolo didattico di Cicciano, l’istituto comprensivo statale De Nicola-Sasso , l’istittuto comprensivo Statale Marco Polo, la scuola primaria- istituto comprensivo Bozzaotra, il II circolo di Pomigliano D’arco, la scuola secondaria statale di primo grado F. Russo di Napoli, il V circolo didattico Mitilini.

Il tribunale difende e impone il “diritto del minore ad un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza per l’anno 2012-2013″. I genitori dei piccoli alunni, difesi dall’avvocato Simona Marotta, hanno fatto ricorso contro i diversi istituti che avevano assegnato ai loro figliun insegnante di sostegno per un minimo di 9 ore (fino a un massimo di 22), non in base alle esigenze effettive dei bambini, ma in virtù delle risorse economiche a disposizione della scuola.

Secondo i giudici una volta che “il minore è stato individuato quale soggetto portatore di handicap grave” risulta necessario assicurargli il “il diritto soggettivo assoluto a fruire delle attività di sostegno” e non possono essere considerati ostativi all’esercizio di tale diritto “misure contingenti o “organizzative del servizio – ivi compresa la carenza in organico di insegnanti dotati di adeguate competenze”. Perciò, anche ricorrendo “alla flessibilità organizzativa e funzionale delle classi” bisogna consentire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare, socializzare”.

I genitori hanno ottenuto l’annullamento dei provvedimenti che assegnavano ai loro bambini un numero esiguo di ore.

Le diverse scuole ora dovranno provvedere a rinforzare l’attività di sostegno a seconda dei reali bisogni dei piccoli alunni, integrando anche i propri organici, e dovranno pagare le spese del giudizio, da un minimo di 400 euro a un massimo di 1000 euro.

Fonte Repubblica.it

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Blue Captcha Image
Aggiornare

*